STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE MICOBOTANICA TEATINA
ART. 1 DENOMINAZIONE
L’Associazione Micobotanica Teatina è un’associazione a carattere scientifico-culturale, senza scopo di lucro, che riunisce i cultori della micologia e le persone interessate alla conoscenza ed alla conservazione del patrimonio botanico ed ambientale.
Essa assume la denominazione di Associazione Micobotanica Teatina, in breve A.M.T.
All’Associazione possono aderire altre associazioni che perseguano scopi analoghi. Esse possono conservare il proprio statuto in quanto non incompatibile con le norme del presente Statuto. In tal caso gli iscritti godono degli stessi diritti e doveri dei Soci. I rapporti sono disciplinati da un apposito regolamento del Consiglio Direttivo.
ART. 2 SEDE E DURATA
La sede legale dell’Associazione è presso l’abitazione del Presidente in carica o altra sede di volta in volta indicata. La durata dell’Associazione è illimitata.
ART. 3 ATTIVITA’
L’Associazione non ha fine di lucro e svolge le seguenti attività:
ART. 4 SOCI
L’Associazione Micobotanica Teatina è aperta a tutti coloro, persone fisiche, enti od istituzioni che, interessati alla realizzazione delle finalità, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Fra gli aderenti all’Associazioni, siano essi soci fondatori od ordinari, esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. E’ esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati o partecipanti hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. Possono intervenire all’Associazione tutti coloro che fanno domanda scritta al Consiglio Direttivo dichiarando di accettare senza riserva, lo Statuto Sociale. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di prevedere una riduzione della quota associativa per i membri di uno stesso nucleo familiare ed per gli studenti.
L’iscrizione all’Associazione deve essere rinnovata annualmente entro la data fissata per l’assemblea annuale degli iscritti; dopo tale data, i soci che non avessero provveduto al rinnovo dell’iscrizione saranno considerati dimissionari. La qualità di aderente cessa per:
L’ammissione e l’espulsione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, è ammesso ricorso all’Assemblea e la decisione è inappellabile.
ART. 5 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati hanno diritto:
Gli associati hanno l’obbligo:
ART. 6 SOCI ONORARI
Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari, in esenzione dal pagamento della quota sociale, per particolari meriti nei confronti della micologia e della botanica o dell’Associazione stessa. Essi non hanno diritto di voto né di accedere alle cariche sociali elettive.
ART. 7 ESONERO DA RESPONSABILITA’
L’atto dell’iscrizione del Socio comporta espressamente l’esonero dell’Associazione, nonché dei rispettivi dirigenti, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero prodursi, prima durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.
ART. 8 ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’Associazione:
ART. 9 ORGANI OPERATIVI ISTITUZIONALI
Sono organi operativi istituzionali dell’Associazione:
ART. 10 ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è composta da tutti i soci. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente; il Segretario ne redige il verbale.
La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l’anno per l’approvazione del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo e per l’approvazione della relazione dell’attività e del rendiconto consuntivo dell’anno precedente.
L’avviso di convocazione è reso pubblico mediante affissione nella sede legale o mediate pubblicazione sul sito internet con un anticipo di dieci giorni. Tale affissione/pubblicazione è da intendersi comprovante la conoscibilità dell’avviso di convocazione. L’avviso di convocazione sarà, ove possibile, comunicato a tutti i soci, almeno dieci giorni prima della data prevista, con comunicazione scritta (lettera semplice, fax, e-mail, sms).
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso giorno almeno un’ora dopo quella in prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono adottate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.
L’Assemblea ordinaria elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori e delibera su ogni altro oggetto proposto dal Presidente. L’Assemblea straordinaria delibera sulle richieste di modifica dello Statuto, sull’eventuale scioglimento dell’Associazione e sulla nomina del liquidatore.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART. 11 ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Nel caso di rinnovo delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo uscente nomina quattro soci, che escludano a priori la loro candidatura alle cariche sociali, con il compito di costituire il Comitato Elettorale. I soci così nominati eleggono nel loro ambito il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario della Commissione Elettorale.
L’elezione del Consiglio Direttivo è effettuata a scrutinio segreto sulla base di liste presentate da non meno di dieci soci firmatari. Le liste, controfirmate per accettazione, devono essere formate da quattro candidati alle cariche sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere) e da tre Consiglieri.
Un socio può candidarsi in una sola lista e presentare non più di una lista.
Risulta eletta la lista che ha ottenuto più voti.
In mancanza di presentazione di liste, nel corso dell’Assemblea il Consiglio Direttivo provvederà d’ufficio a scegliere i candidati e, avutone l’assenso, a compilare una lista da proporre ai soci per la votazione.
Lo scrutinio della votazione e la proclamazione degli eletti hanno luogo in occasione dell’Assemblea. Gli eletti devono dichiarare per iscritto di accettare l’incarico.
ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è formato da sette membri:
Tutte le cariche elettive sono gratuite. I componenti restano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Verificandosi vacanze nelle cariche sociali il Consiglio Direttivo può provvedere per cooptazione con delibera a maggioranza semplice.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è convocato dal Presidente almeno quattro volte l’anno e quando ne facciano richiesta almeno due componenti; in tal caso la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. L’avviso di convocazione dovrà essere portato a conoscenza almeno tre giorni prima. Il C.D. è validamente costituito con la presenza di tre membri oltre il Presidente o il Vice-presidente. Il C.D. delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità nelle votazione, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. L’assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica di componente del C.D.. Organo operativo del Consiglio Direttivo è l’Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
ART. 13 PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
Il Presidente:
ART. 14 COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri che eleggono al loro interno il Presidente. L’incarico di Revisore è incompatibile con l’incarico di membro del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori ha il compito :
I componenti del Collegio dei Revisori sono invitati a tutte le sedute del Consiglio Direttivo, alle quali partecipano senza diritto di voto; sono tenuti a presenziare quando all’ordine del giorno figurino questioni finanziarie o economiche.
Il Collegio dei Revisori durata in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
ART. 15 SEGRETARIO
Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha, tra i compiti principali, i seguenti:
ART. 16 TESORIERE
Il Tesoriere ha in consegna i beni associativi, compresa la cassa sociale; cura la contabilità, redige l’inventario annuale dei beni associativi; redige il bilancio consuntivo alla fine dell’anno solare e quello preventivo per il nuovo anno; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.
ART. 17 COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico assolve a funzioni di aggiornamento, studio e ricerca scientifica.
Il Responsabile del Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo e partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio Direttivo.
Il Responsabile del Comitato Scientifico designa i membri del Comitato, che possono essere scelti anche fra i non soci e sottopone la scelta operata all’approvazione del Consiglio Direttivo.
Le finalità del Comitato Scientifico sono:
Esso assume la struttura ed il funzionamento previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
La funzione di membro del Comitato Scientifico è compatibile con altre cariche sociali. I membri del Comitato Scientifico durano in carica due anni e possono essere rinominati più volte. Possono essere revocati dal Consiglio Direttivo.
ART. 18 COMITATO DI REDAZIONE
Il Comitato di Redazione è strumento operativo al servizio dell’Associazione, all’indirizzo della quale deve adeguarsi, agendo in armonia con il Consiglio Direttivo. Esso assume la struttura e il funzionamento previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
ART. 19 COMMISSIONI
Il Consiglio Direttivo, per allargare la partecipazione dei Soci alla gestione dell’Associazione, può costituire Commissioni per la realizzazione di specifici progetti o compiti, affidando la direzione di ognuna di queste Commissioni ad un Socio che assume la qualifica di Capo Commissione. Il Capo Commissione designa i membri della propria Commissione, che possono essere scelti anche fra i non soci e sottopone la scelta operata all’approvazione del Consiglio Direttivo. L’incarico affidato al Capo Commissione ed ai membri delle Commissioni cessa con la scadenza del mandato dei Consiglieri dell’Associazione se non è stabilita una diversa scadenza.
ART. 20 RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma disgiunta del Presidente, del Vice-Presidente o del Tesoriere.
ART. 21 RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2006.
Ogni anno deve essere redatto a cura del Tesoriere un rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Dal rendiconto devono risultare le entrate, le spese, le attività, le passività e la situazione finanziaria dell’Associazione. Deve, inoltre, essere redatto, a cura del Tesoriere, ogni altro rendiconto prescritto dalla legge, in relazione all’esercizio di determinate attività.
ART. 22 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte direttamente dalla legge.
ART. 23 INTRASMISSIBILITA’ DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
ART. 24 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra Associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
ART. 25 NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di enti non commerciali e associazioni.